Molte le novità introdotte dal D.L. 193/2016 in materia di semplificazioni fiscali.
Nello specifico alcune molto importanti come quelle citate nel art. 7 – quater ai commi 16 e 17 che prevede la sospensione dei termini per la trasmissione di documentazione e informazioni all’Agenzia delle Entrate o in generale a tutti gli enti impositori, la stessa sospensione vale per i pagamenti dovuti a seguito di controlli automatici , formali o della tassazione dovuta dai soggetti in tassazione separata.
Nello specifico i termini saranno sospesi dal 01 Agosto al 04 settembre di ogni anno
Per quanto riguarda i Controlli automatici non verrà eseguita l’iscrizione a ruolo se il contribuente versa entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione le somme richieste. Resta ferma la sanzione ridotta ad 1/3 in caso di pagamento entro 30 giorni.
Lo stesso termine vale per i controlli formali anche qui la sanzione sarà ridotta ad 1/3