Siamo ormai arrivati in dirittura d’arrivo perché entro il 25 ottobre deve essere presentato dai contribuenti il 730/2016 integrativo. Una scadenza che è utile a quanti hanno inviato la dichiarazione in estate ma si sono accorti di aver sbagliato qualcosa.
Il 730 integrativo, come spiega bene FiscoOggi dell’Agenzia delle Entrate, è riservato esclusivamente a chi ha commesso errori o dimenticanze che hanno determinato una maggiore imposta o un minor credito oppure un’imposta invariata, risultato di errori compilativi che non incidono sul calcolo finale.
Chi si trova in questa situazione può fare l’integrazione soltanto rivolgendosi ad un CAF oppure ad un professionista abilitato anche se ci è serviti per l’invio del proprio sostituto d’imposta. Il contribuente deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione utile per il controllo di conformità dell’integrazione che va fatta. Il Caf o il professionista abilitato, entro il 10 novembre 2016, dovrà:
- verificare la conformità dei dati inseriti nella dichiarazione integrativa
- calcolare le imposte
- consegnare al contribuente copia della dichiarazione modello 730/2016 integrativo e il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo
- comunicare al sostituto d’imposta il risultato finale della dichiarazione
- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
Al contribuente spetta di indicare di che tipo di integrazione si tratta:
Il contribuente che rientra nelle casistiche previste per il 730 integrativo, oltre a riportare tutti i dati presenti nella dichiarazione originaria opportunamente corretti/integrati, dovrà compilare anche l’apposita casella “730 integrativo” presente nel Frontespizio del modello, inserendo il codice che identifica il motivo per il quale si presenta una seconda dichiarazione:
1 – integrazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata
2 – integrazione relativa esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta
3 – integrazione sia dei dati identificativi del sostituto d’imposta sia di altri dati da cui scaturisce un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.