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Stop alla tregua fiscale, le nuove scadenze

Il Fisco è ‘rientrato’ dalle vacanze agostane decretando dunque la fine dell’era fiscale. A partire da ieri, lunedì 22 agosto, sono dunque ripartiti gli appuntamenti dei contribuenti, che erano stati graziati nelle prime tre settimane del mese più caldo dell’anno.

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Due giorni in più sono stati guadagnati in confronto alla normale scadenza del 20 agosto, visto che è caduta durante il fine settimana. L’effetto accumulo si deve anche al fatto che anche il 30 e il 31 luglio, tradizionalmente ultime finestre prima della pausa estiva, sono coincise con un week-end. Secondo una stima pubblicata dal Sole 24 Ore, la giornata di domani chiama in causa scadenze per un ammontare di circa 23 miliardi di euro.

FiscoOggi, il canale d’informazione dell’Agenzia delle Entrate, ricorda dunque quali sono i principali versamenti da effettuare entro il 22 agosto.

Studi di settore. Passaggio in cassa per i contribuenti interessati dagli studi settore che non avevano rispettato la scadenza precedente del 6 luglio per il versamento in unica soluzione o della prima rata. Coloro che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore sono chiamati ora a versare le imposte legate alle dichiarazioni Unico e Irap 2016, con una maggiorazione dello 0,40 per cento. Invece, per i titolari di partitiva Iva che hanno scelto il pagamento rateale e hanno versato la prima quota entro il 6 luglio, si tratta della terza rata (con interessi dello 0,44%). Se invece hanno “approfittato” dei trenta giorni a disposizione, con l’aggiunta dello 0,40%, passando in cassa entro il 18 luglio (il 16, scadenza naturale, era sabato), devono ora versare la seconda rata (gli interessi sono dello 0,31%).

Scadenza Irpef anche per i contribuenti non titolari di partita Iva e che non partecipano a soggetti interessati dagli studi di settore: se, avendo scelto il pagamento rateale, hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno, devono ora pagare la terza rata (interessi dello 0,49%); qualora, invece, si siano avvalsi della facoltà di versare nei trenta giorni successivi al termine previsto (quindi, entro il 18 luglio), devono pagare la seconda rata (interessi dello 0,13%)

Affitti. Data di versamento dell’imposta di registro relativa ai contratti di locazione nuovi o tacitamente rinnovati a partire dal 1° luglio 2016. In caso di registrazione telematica, il tributo è versato contestualmente all’operazione. La scadenza non interessa le stipule per le quali si è optato a favore della “cedolare secca”.

Termine valido anche per il ravvedimento “breve”, ossia per rimediare, entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria (in questo caso, il 18 luglio), ai mancati o insufficienti versamenti delle imposte e delle ritenute, aggiungendo al tributo gli interessi e la sanzione ridotta a un decimo del minimo.

Chiamati in causa anche i contribuenti Iva, che devono al Fisco la sesta rata dell’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2015. Al tributo va aggiunto, a titolo d’interessi, lo 0,33% mensile. In scadenza, anche il pagamento dell’Iva di luglio, per i “mensili”, e di quella relativa al periodo aprile-giugno, per i “trimestrali”. Il 22 agosto non compare, invece, nell’agenda delle scadenze fiscali dei sostituti d’imposta, in relazione alla presentazione telematica del modello 770/2016: l’adempimento, secondo i tempi ordinari, dovrebbe avvenire entro il 31 luglio di ogni anno. Ma il decreto dello scorso 26 luglio, per rispondere alle richieste dei professionisti, ha rinviato il termine per la presentazione del modello al 15 settembre.

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