Coloro i quali hanno omesso il pagamento o hanno versato una rata parziale di Imu e Tasi lo scorso 16 giugno hanno ora la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso che permette di pagare in ritardo con sanzioni ridotte.
Due sono le sue regole principali:
- in primo luogo occorre sapere che la sanzione ridotta dovuta per il pagamento in ritardo è proporzionale ai giorni di ritardo effettivamente accumulati;
- esso è ammesso solo prima che la violazione per il ritardo sia stata contestata dall’amministrazione comunale di riferimento e che quest’ultima abbia avviato gli accertamenti relativi.
Tre le opzioni di pagamento e le relative date:
Se si paga entro il 30 giugno 2016 sarà possibile usufruire del ravvedimento sprint, che è esercitabile entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza del versamento e permette di applicare una sanzione ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo. La sanzione, pari allo 0,1% giornaliero è applicabile pagando dal primo all’ultimo giorno di ritardo pagando l’importo del tributo cui si applicherà una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo. Alla sanzione vanno aggiunti anche gli interessi pari al tasso legale con maturazione giornaliera, pari allo 0,20%.
Se si paga invece entro il 16 luglio 2016 è possibile fruire del ravvedimento breve che si applica ai versamenti eseguiti entro il trentesimo giorno dalla scadenza del versamento ma successivi al quattordicesimo giorno, con la riduzione della sanzione a 1/10 ( sanzione, quindi, del 1,5%)
Se si paga, ultima alternativa, entro il 14 settembre, è possibile applicare il ravvedimento intermedio, applicabile a versamenti eseguiti dopo il trentesimo giorno dopo la scadenza, ma entro il novantesimo giorno. In questo caso di applica una riduzione della sanzione a 1/9.