Quello in corso è un periodo molto delicato e pieno di ‘corse contro il tempo’ per quanto concerne l’Agenzia delle entrate che ha deciso di notificare atti di accertamento entro il 2 settembre.
Da quella data, infatti, scatteranno le nuove norme relative al raddoppio dei termini dell’accertamento, contemplati dal dlgs sulla certezza del diritto n. 128 che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, che limiteranno la possibilità per l’amministrazione finanziaria a usufruire di un termine doppio rispetto ai tempi ordinari (4 o 5 anni a seconda se è stata presentata o meno la dichiarazione dei redditi).
In altri termini, il nuovo raddoppio potrà operare solo se la violazione penale sarà stata denunciata dall’amministrazione finanziaria all’autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di presentazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
Sostengono gli esperti:
Ma la norma fa salvi gli effetti degli atti impositivi notificati entro la data di entrata in vigore del decreto. La conseguenza è che laddove non arrivi una notifica entro il 2 settembre di avvisi di accertamento, provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, opererà la decadenza per i periodi di imposta fino al 2009 compreso. Inoltre la nuova formulazione specifica che qualora i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015 sono fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire notificati sempre entro il 2 settembre e dei processi verbali di constatazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza sempre entro il 2 settembre.