Vi sono ancora due settimane di proroga prima della scadenza dei termini per l’invio del 730 precompilato anche per chi ha scelto di fa da sé senza l’ausilio di un Caf o di un professionista abilitato. A comunicarlo è l’Agenzia delle Entrate che dopo il rinvio concesso agli intermediari, ha scelto di estendere questa possibilità a tutti i contribuenti.
Chi si fosse accorto solo dopo l’invio di aver dimenticato delle detrazioni o di aver commesso delle piccole anomalie, però, non potrà approfittare della nuova scadenza tuttavia dovrà presentare un 730 integrativo oppure un Unico integrativo.
In vista della scadenza del 23 luglio l’Agenzia ha fornito anche alcune delucidazioni sulla gestione del modello.
Nello specifico è stato ribadito che i Caf non sono responsabili in caso di comunicazioni errate da parte dei contribuenti. Ad esempio se il contribuente ha riportato un credito inerente ad anni passati, che, a seguito di un successivo controllo ai sensi del 36-bis, appaia non dovuto. Caf e professionisti sono tenuti, infatti, a verificare esclusivamente i versamenti dell’anno in corso e l’eccedenza a credito che si evince dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente.
I Caf, inoltre, non sono responsabili in caso di errori materiali che il contribuente sarebbe stato in grado di correggere.
L’Agenzia ha evidenziato infatti che il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza dei redditi indicati dal contribuente diversi da quelli per i quali è presente una Certificazione unica (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione).
Dunque il contribuente è tenuto ad effettuare il controllo sui dati che ha indicato in dichiarazione, mentre il Caf è tenuto al controllo della documentazione rilevante ai fini del visto di conformità e al calcolo corretto delle imposte sulla base dei dati dichiarati. Una volta ottenuta copia del 730 è sempre compito del contribuente integrare la dichiarazione nel caso in cui un reddito correttamente indicato nella dichiarazione autocompilata non sia stato poi riportato nella dichiarazione elaborata dal Caf/professionista.