In virtù delle attuali norme in vigore, chi pagherà l’acconto Iva dopo trenta giorni di distanza dalla scadenza e sino al termine per la presentazione della dichiarazione riguardante l’anno in cui è stata fatta la violazione, verserà una sanzione del calibro di 1/8 del 30%, ovvero pari al 3,75%.
Chi vuole sanare l’irregolarità, unitamente all’Iva e a questa sanzione in forma ridotta, dovrà versare anche gli interessi sull’imposta calcolati al tasso legale (attualmente pari all’1% ma destinata a diminuire allo 0,5% dal primo di gennaio) dal giorno seguente alla scadenza sino a quello effettivo di versamento.
Il panorama delle agevolazioni per correggere gli errori, come anticipato dal Governo, potrebbe però arricchirsi di nuove possibilità per via delle modifiche in sede di ravvedimento operoso annunciate dalla prossima legge di stabilità: la legge di stabilità 2015.
Se non si verificheranno modifiche in confronto al testo noto ad oggi, infatti, il contribuente dovrebbe godere della diminuzione a 1/9 della sanzione per regolarizzare l’acconto entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione. Si tratta, paradossalmente, di un beneficio maggiore in confronto a quello previsto per chi regolarizza l’errore entro tale termine (diminuzione a 1/8).
Intanto, sarà possibile ravvedersi (con riduzione a 1/7) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
Sarebbe, infine, accettabile la correzione anche oltre questo termine godendo della riduzione a 1/6 della sanzione. Questo è possibile fino all’eventuale notifica di atti di liquidazione/accertamento o comunicazioni bonarie.
Resta da ricordare che la scadenza del 29 dicembre è fondamentale per un aspetto ulteriore: l’articolo 10/ter del decreto legislativo 74/2000, infatti, statuisce che commette reato di omesso versamento chi non paga, entro il termine per l’acconto, l’imposta che risulta dalla dichiarazione annuale se d’importo superiore a cinquanta mila euro.