Sono entrate in vigore le nuove sanzioni per il mancato rispetto degli adempimenti sulla sicurezza lavoro. In validità dal 1 luglio, le sanzioni si applicato a tutte le violazioni commesse a partire da tale data, come precisato dal ministero del lavoro nella nota prot. n. 12059/2013. Ma cerchiamo di comprendere insieme quali sono i casi più frequenti, e in che modo il datore di lavoro, il dirigente, il medico e i lavoratori possono essere interessati da tali sanzioni.
Le sanzioni più gravi sembrano riguardare il datore di lavoro. Se per esempio l’imprenditore non effettua la valutazione dei rischi o non elabora il relativo documento, rischia l’arresto da tre a sei mesi e un’ammenda fino a 7.014,40 euro. Se invece il documento di valutazione dei rischi è stato prodotto, ma è stato elaborato in maniera incompleta, l’ammenda può arrivare fino a un massimo di 4.384 euro contro i precedenti 4 mila euro.
Sempre a carico del datore di lavoro – ma anche del dirigente – le sanzioni nel caso di mancata consegna del documento di valutazione dei rischi al rappresentante dei lavori per la sicurezza, con arresto fino a quattro mesi e ammenda fino a 4.384 euro.
Sanzioni pensate e rinnovate anche per il medico competente che si “dimentica” di trasmettere annualmente i dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. In questo caso non c’è l’arresto, ma scatta una sanzione amministrativa fino a 4.384 euro (vedi anche il nostro recente approfondimento sull’ultima fase degli incentivi Inail).
Gravi, infine, le conseguenze per quei lavoratori che rifiutano, senza giustificato motivo, la designazione alla gestione delle emergenze: per loro è previsto l’arresto fino a un mese (sanzione penale invariata rispetto alla precedente normativa) e un’ammenda che oscillerà tra un minimo di 219,20 euro e un massimo di 657,60 euro (rivalutata rispetto alla precedente previsione, che invece interessava un’ammenda compresa tra i 200 e i 600 euro).
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