L’Agenzia delle Entrate ha ripubblicato una interessante guida sulle agevolazioni per la prima casa. cerchiamo allora di riassumere i principali punti di questo utilissimo vademecum, precisando che per l’acquisto della prima casa le agevolazioni consistono fondamentalmente nel pagamento dell’imposta di registro nella misura del 3 per cento, e 168 euro ciascuna per imposte ipotecaria e catastale. Ecco dunque tutto ciò che c’è da sapere sul tema.
Come trattare le pertinenze
Secondo quanto ricorda l’Agenzia, le agevolazioni “prima casa” si applicano anche agli acquisti (contestuali o con atto separato) delle pertinenze dell’immobile agevolato. Sono agevolabili però anche gli acquisti di immobili destinati a pertinenza di abitazioni non acquistate con i suddetti bene! ci in quanto non ancora previsti dalla normativa vigente al momento del trasferimento o in quanto acquistate allo stato rustico senza fruire delle agevolazioni se, all’epoca dell’acquisto, sussistevano comunque le condizioni soggettive ed oggettive richieste per la concessione del trattamento di favore.
Quando si perdono le agevolazioni prima casa
L’acquirente può perdere i benefici se non trasferisce nei diciotto mesi dall’acquisto la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile, a meno che non vi sia una causa di forza maggiore. Ancora, altra causa di perdita dei benefici è relativa all’ipotesi di dichiarazioni mendaci sull’atto di acquisto, e – infine – se trasferisce (a titolo oneroso o gratuito) l’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” prima del decorso di cinque anni dalla data di acquisto, senza riacquistare, entro un anno, un altro immobile da adibire a propria abitazione principale (vedi anche la nostra guida sulle agevolazioni prima casa per gli immobili ereditati).
Cosa succede quando si perdono le agevolazioni
In occasione della perdita delle agevolazioni occorrerà pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, gli interessi di mora, nonché una sanzione amministrativa pari al 30% delle stesse imposte.
E’ possibile evitare la sanzione?
La risposta è positiva. L’acquirente può infatti pagare solo le maggiori imposte e gli interessi di mora se non intende trasferire la residenza, anche per motivi personali, e presenta un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate prima della scadenza dei 18 mesi oppure se, dopo avere alienato nei cinque anni l’immobile agevolato, non intende procedere al riacquisto di un altro immobile e presenta un’apposita istanza.