Gli avvisi di accertamento esecutivi sono degli strumenti di potenziamento delle attività di riscossione, emessi dall’Agenzia delle Entrate sulle imposte sui redditi e sulle relative addizionali, su Irap, Iva, ritenute e imposte sostitutive, sui periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. Vediamone dunque insieme le principali caratteristiche fondamentali.
Come ricordato nel suo Annuario dall’Agenzia delle Entrate, per quanto attiene gli elementi fondamentali dei nuovi avvisi di accertamento con efficacia esecutiva, ricordiamo che le caratteristiche fondamentali sono le seguenti:
- contengono l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso davanti alla Commissione tributaria (ordinariamente 60 giorni dalla notifica), all’obbligo di pagare gli importi in essi indicati o, in caso di proposizione del ricorso, gli importi dovuti a titolo provvisorio (un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati). L’intimazione ad adempiere al pagamento dovrà essere contenuta anche nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni connessi agli avvisi di accertamento medesimi e negli atti emessi successivamente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi
- diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica e devono espressamente riportare l’avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.
In altri termini, grazie all’avviso di accertamento si concentra nello stesso strumento la qualità del titolo esecutivo, con il passaggio dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento alla nuova procedura che non prevede più alcuna notifica (scopri anche come rateizzare le somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità grazie a un nostro specifico approfondimento di cui abbiamo parlato pochi giorni fa). Se il contribuente che riceve l’avviso di accertamento non versa spontaneamente tutte le somme dovute, una vota trascorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, l’ufficio di accertamento affida all’Agente per la riscossione l’esazione coattiva delle somme pretese.
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