L’art. 21 del d.l. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva di un determinato valore è stato introdotto, al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, necessari alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti fraudolenti in materia di Iva e in materia di imposizioni sul reddito.
Per quanto concerne le attuali previsioni, la comunicazione telematica ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini Iva (imponibili, non imponibili, esenti) e si applica esclusivamente ai soggetti passivi di tale imposta che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, rilevanti agli effetti del tributo, nel territorio dello Stato (vedi anche la partita Iva e le principali scadenze correlate, di cui abbiamo parlato poche settimane fa).
Stando a quanto ricorda il periodico Annuario del contribuente ad opera dell’Agenzia delle Entrate, dal 1 gennaio 2012, per le operazioni per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura è stata eliminata la soglia minima di 3.000 euro.
La comunicazione dovrà essere inviata, per ciascun cliente e fornitore, con riferimento a tutte le operazioni (attive e passive) effettuate. Si noti come sono escluse all’obbligo di comunicazione:
- le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura (da comunicare solo se di importo non inferiore a 3.600 euro, comprensivo di IVA)
- le importazioni
- le esportazioni (art. 8, comma 1, lettere a e b del Dpr 633/72)
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
- le operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, atti di compravendita immobili, ecc.)
- operazioni intracomunitarie (per le quali è già previsto l’invio dei modelli Intra).
La trasmissione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.
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