I crediti e i debiti che risultano in sede di dichiarazione dei redditi possono essere compensati. Tutti i contribuenti che vantano un credito di imposta che deriva dalla dichiarazione stessa, possono in altri termini utilizzarlo per il versamento di importi a debito. Dal 1 gennaio 2011 è comunque previsto il divieto di compensazione per i contribuenti nei cui confronti risultano iscrizioni a ruolo di importo superiore ai 1.500 euro.
Per quanto attiene le principali forme di compensazione, ne esistono di due tipologie principali. A spiegarcele è, ancora una volta, l’Annuario online dell’Agenzia delle Entrate:
- utilizzo di crediti per pagare debiti dello stesso tipo d’imposta (Irpef, Ires, Iva e Irap), anche riferibili a differenti esercizi (ad esempio, si utilizza il credito Irpef relativo all’anno d’imposta 2011 per pagare gli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2012);
- utilizzo di crediti per pagare debiti di qualunque tipo (ad esempio, si utilizza un credito Irpef o Irap per pagare l’addizionale regionale, i contributi previdenziali, eccetera).
In ogni caso, la compensazione si effettua utilizzando il modello F24, in cui occorre indicare, nelle apposite sezioni, sia gli importi a credito utilizzati sia quelli a debito. L’importo del credito compensato non può risultare superiore al totale dei debiti indicati nelle varie sezioni del modello: in altri termini, il saldo finale del modello non può essere negativo; si possono compensare gli importi a credito fino ad annullare gli importi a debito: eventuali ulteriori importi a credito potranno essere compensati in occasione dei pagamenti successivi o chiesti a rimborso (in proposito, tra i tanti nostri approfondimenti, vedi anche come correggere il modello 730).
Si tenga infine conto che l’utilizzo dei crediti a compensazione non può superare i 516.456,90 euro per ogni anno solare, mentre a partire dal prossimo 2014 il limite sarà innalzato a 700.000 euro. Nel limite non si comprendono comunque i crediti che derivano da agevolazioni o da incentivi fiscali.