I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi che tra poche righe vedremo in maggior dettaglio) possono presentare la dichiarazione con il modello 730, attraverso l’assistenza del proprio datore di lavoro o dell’ente che eroga la pensione. In alternativa, è comunque possibile rivolgersi a uno dei Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.
Ma quali sono i redditi che si possono dichiarare con il modello 730? Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, mediante il modulo, è possibile dichiarare:
- redditi di lavoro dipendente
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, collaborazioni coordinate e continuative e contratti di lavoro a progetto)
- redditi dei terreni e dei fabbricati (con la possibilità di avvalersi anche del nuovo regime di tassazione della “cedolare secca”)
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva
- alcuni dei redditi “diversi”
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Di contro, coloro che sono in possesso di altre tipologie di reddito (tra cui, redditi di impresa, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, determinati redditi “diversi” e plusvalenze) non possono utilizzare il modello 730 e devono pertanto presentare il c.d. modello Unico Persone fisiche (si veda anche come funziona il modello di compilazione online del 730).
Non possono quindi presentare il modello coloro che – oltre a non possedere redditi dichiarabili con il 730 – rappresentano percettori di redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto, chi presenta la dichiarazione per conto di un contribuente deceduto e ancora chi non ha la residenza in Italia nell’anno per il quale si presenta la dichiarazione e/o nell’anno di presentazione della stessa.
Nei prossimi giorni, andremo ancora alla ricerca di maggiori dettagli sul modello 730 e su tutti i principali vantaggi conseguibili mediante lo stesso.
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