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Deducibilità contributi previdenziali e assistenziali

appuntiCome noto, le spese deducibili sono quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi. La deducibilità genera un beneficio fiscale pari all’aliquota massima raggiunga dal contribuente. Vediamo oggi in che modo possono essere portati in deducibilità i contributi previdenziali e assistenziali e, tra di essi, quelli relativi alla contribuzione per la previdenza complementare.

Per quanto attiene i contributi previdenziali e assistenziali, obbligatori per legge, ricordiamo come sia ammessa la deducibilità senza alcun limite di importo. La piena deducibilità è inoltre allargata anche ai contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Diverso, almeno parzialmente, il discorso relativo ai contributi versati alle forme di previdenza complementari collettive (fondi chiusi e fondi aperti) e di previdenza individuale (contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall’articolo 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993). La deduzione compete – ricorda ancora l’Agenzia delle Entrate in un proprio approfondimento – sempre nel limite dei 5.164,57 euro, anche in caso di versamento di contributi a favore delle persone fiscalmente a carico (ad esempio, il coniuge), se il reddito complessivo di queste ultime non è capiente al punto di consentire in tutto o in parte la deduzione dei contributi (vedi anche detrazione Irpef per familiari a carico).

Si tenga altresì conto che il limite di deducibilità sopra accennato non viene applicato ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertata la natura dello squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (in altri termini, questi contribuenti possono quindi dedurre senza limiti i contributi versati nell’anno di imposta).

Infine, ricordiamo come sia possibile dedurre dal reddito complessivo, fino all’importo di 1.549,37 euro, i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro.

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