I contribuenti che hanno familiari a carico e hanno un reddito complessivo che non supera i 2.840,51 euro, hanno diritto a detrazioni Irpef. Ricordiamo che possono essere considerati “a carico” i seguenti familiari: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati) e gli altri familiari se convivono con il contribuente o ricevono da quest’ulimo un assegno alimentare che non risulta da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Si noti come le detrazioni vadano rapportate a mese e competono dal mese dell’anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni. L’Agenzia delle Entrate ricorda, in proposito, che le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia (vedi anche il nostro approfondimento sulle aliquote Irpef 2013).
Ancora, la detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito. Spetta per intero ad uno solo dei genitori nei seguenti casi:
- quando l’altro genitore è a carico
- per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
- per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
In tutti i seguenti casi, invece, per il primo figlio si può domandare la detrazione già prevista per il coniuge a carico:
- quando l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato
- quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
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