Poco fa abbiamo avuto modo di comprendere a quanto ammontino i benefici per l’acquisto della prima casa, e quale sia la differenza rispetto all’applicazione ordinaria delle imposte di registro (o IVA), catastale e ipotecaria. Vediamo dunque ora in maniera più approfondita quali siano i requisiti che sono necessari per poter fruire delle agevolazioni per la prima casa.
Anzitutto, i due requisiti fondamentali che occorre dimostrare sono:
- l’abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale del 2 agosto 1969 (G.U. n. 218 del 27/8/69)
- l’immobile deve essere ubicato nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro diciotto mesi dalla stipula o nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro; per i cittadini residenti all’estero (iscritti all’Aire, anagrafe degli italiani residenti all’estero), deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.
Oltre a quanto sopra, al compratore è dovuta una serie di adempimenti e di ulteriori requisiti supplementari:
- non dovrà essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato
- non dovrà essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa
- dovrà impegnarsi a stabilire la residenza entro diciotto mesi nel comune dove è situato l’immobile oggetto dell’acquisto, qualora già non vi risieda.
Qualora nell’atto di compravendita le dichiarazioni non fossero state rese, è possibile rimediare mediante specifico atto integrativo (vedi anche il nostro recentissimo approfondimento su come calcolare le imposte di registro e quelle catastali, delle quali abbiamo parlato pochi giorni fa).