A partire dal periodo di imposta 2012, le persone fisiche che posseggono degli immobili al di fuori del territorio italiano, devono versare l’Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all’estero). Vediamo allora di cosa si tratta, chi è tenuto a pagare tale imposta e, naturalmente, quali sono le principali caratteristiche inerenti questo recente “balzello” in capo a tutti coloro che posseggono una proprietà immobiliare all’estero.
Iniziamo con il ricordare che, stando a quanto precisato dallo stesso report annuale dell’Agenzia delle Entrate, sono tenuti al pagamento dell’imposta:
- i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
- i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
- i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
- i locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria
Si noti anche che, in maniera simile a quanto avviene con l’Imu, l’imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni) e che – come l’imposta standard per le abitazioni non principali – l’aliquota è pari allo 0,76% del valore degli immobili (considerato che esiste una sostanziale detrazione di 200 euro, se l’imposta non supera tale soglia, la stessa si considera non dovuta e in tal caso il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW) (vedi anche tassazione immobili in altri Paesi Europei).
Rimandando ai prossimi giorni ulteriori approfondimenti sulla materia, ricordiamo infine che per evitare una doppia imposizione sullo stesso immobile, dall’imposta dovuta è possibile dedurre un credito pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
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