Anche per l’anno in corso è possibile portare in detrazione Irpef del 19% le spese scolastiche relative all’istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e di specializzazione. Ai fini fiscali – si sottolinea – non conta l’anno cui si riferisce la spesa, poichè – come per gli altri oneri – vale il principio di cassa. Vediamo allora di saperne di più su questa importante possibilità per diminuire il carico fiscale.
Ricordiamo anzitutto come i documenti giustificativi da conservare o da produrre al caf e ai professionisti abilitati per poter supportare le prove di sostenimento delle spese sono rappresentate da quietanze, bollettini, ricevute, fatture e simili, rilasciate dall’ente. Per gli istituti pubblici non sono previsti limiti di spesa, mentre per quanto attiene gli istituti privati il tetto entro cui calcolare lo sconto è rappresentato nella massima misura delle tasse e dei contributi spettanti agli istituti statali italiani.
Si noti che le spese per l’iscrizione e la frequenza dell’università valgono anche per gli studenti fuori corso. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con la sua risoluzione 6/E, ha stabilito che si considerano detraibili anche gli oneri sostenuti per le università telematiche, che siano riconsociute con decreto dal Miur.
Infine, sottolineiamo come la detrazione è applicabile anche in relazione alle spese sostenute per la frequenza di master che per durata e struttura dell’insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da istituti universitari pubblici o privati, e di corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario presso enti che rilasciano un diploma che costituisce titolo di ammissione ai concorsi per l’insegnamento nella scuola (vedi anche il nostro approfondimento sulla scelta della destinazione dell’8 per mille).
La compilazione andrà effettuata facendo riferimento al quadro E (“oneri e spese”), nella casella E13, per l’anno 2012.
Continueremo, anche nel corso delle prossime settimane, a esporre alcune caratteristiche del modello 730/2013, ricordandovi che i termini ultimi per la presentazione del documento sono il 30 aprile 2013 o il 31 maggio 2013 (a seconda che ci si rivolga o meno a dei professionisti).