Con la pubblicazione in G.U. del decreto “Sblocca-debiti” (D.L. 35/2013 del 06/04/2013), approvato d’urgenza dal Consiglio dei Ministri per ridare fiato alle imprese in attesa di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, prendono corpo anche i preannunciati correttivi in materia di versamento dei tributi locali di imminente scadenza.
Infatti, il decreto in esame, oltre ad innalzare le soglie di compensazione orizzontale dei debiti erariali accertati con strumenti deflattivi, detassare la cessione di crediti certificati degli enti pubblici (salvo che dall’Iva) e sbloccare il saldo delle forniture allo Stato, rivede in senso favorevole al contribuente il meccanismo impositivo della nuova Tares e traccia una scaletta precisa per le delibere comunali sulle aliquote Imu per l’anno in corso.
Sul primo punto, l’aumento delle imposte locali di 0,30 €/mq, previsto per coprire interamente i costi per i servizi indivisibili municipali, slitta a dicembre 2013 ed i Comuni, potranno decidere con propria delibera i termini di pagamento della nuova Tares, inviando ai contribuenti, almeno in prima applicazione, i modelli delle vecchie Tarsu e Tia.
Sul versante Imu invece, il Consiglio dei Ministri ha stabilito rigidi paletti per la pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti comunali sull’imposta municipale, modificando anche i termini di presentazione della relativa dichiarazione da parte dei contribuenti.
Le delibere per il pagamento dell’acconto per l’anno in corso andranno obbligatoriamente pubblicate sull’apposito sito ministeriale entro e non oltre il 16 maggio; in caso contrario il versamento seguirà le regole dell’anno precedente, salvo successivo conguaglio.
Le delibera per il saldo annuale dell’imposta invece, dovranno rispettare la scadenza del 16 novembre. In mancanza, si prenderà a riferimento l’aliquota vigente per l’acconto, e se vagante anch’essa, varranno le percentuali dell’anno precedente.
Infine, le variazioni degli immobili rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, potranno essere denunciate entro il 30 giugno dell’anno successivo, in luogo degli attuali novanta giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o in cui si sono verificate.