Continua il percorso di implementazione del D.L. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro) ad opera dell’Inps.
Dopo il congedo paterno obbligatorio, l’Istituto previdenziale con la circolare n. 48 del 28/03/2013 ha chiarito gli ambiti applicativi e le modalità di fruizione della nuova agevolazione destinata alle lavoratrici madri di poter usufruire, in alternativa al congedo parentale, di un contributo economico mensile di 300 euro per sei mesi massimo con cui pagare i servizi per l’infanzia offerti da strutture pubbliche o private accreditate o per acquistare servizi di baby sitting.
Nel primo caso, l’ente provvederà a bonificare sul conto della scuola prescelta il contributo, mentre nella seconda ipotesi erogherà la prestazione col sistema dei buoni lavoro.
La disposizione riguarda le lavoratrici subordinate, comprese le iscritte alla gestione separata, ma esclude le autonome ovvero coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole e della pesca marittima.
La misura, di natura sperimentale, sarà erogata fino a concorrenza dello stanziamento previsto, pari nel triennio 2013/2015 ad 60 milioni di euro complessivi, in funzione di una graduatoria basata sull’Isee della richiedente, ed in seconda battuta in caso di valori coincidenti, sulla data di inoltro della domanda. Il contributo potrà essere richiesto anche per più figli presentando una domanda per ognuno e potrà essere erogato al massimo per un semestre all’anno.
Nei casi di rapporti part-time, gli importi verranno parametrati all’effettiva prestazione lavorativa.
Le madri interessate all’agevolazione, dovranno inviare la modulistica richiesta accedendo al proprio profilo utente sul portale Inps – dove a breve sarà implementata una apposita procedura telematica – previa autenticazione con Pin, specificando:
– quale dei due benefici preferisce, ed in caso di scelta del contributo per il nido, la struttura a cui destinare l’importo mensile, da scegliere tra le strutture accreditate nell’apposito elenco;
– i mesi di fruizione del beneficio e autocertificando la corrispondente rinuncia al congedo parentale;
– i dati riportati sul modello Isee in corso di validità.