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Operativa la “tassa sui licenziamenti”

L’Inps ha finalmente chiuso il cerchio sulle disposizioni applicative delle nuove regole previste dalla riforma del mercato del lavoro, pubblicando la circolare n. 44/2013 con le specifiche tecniche sul nuovo contributo dovuto nei casi di cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, già ribattezzato “tassa sui licenziamenti”.

Il neointrodotto onere per i datori di lavoro (escluso quelli domestici) grava dall’anno in corso su tutti i casi di interruzione di rapporto di lavoro non a termine, in cui il dipendente licenziato possa ambire, a prescindere dal possesso dei requisiti soggettivi, alla percezione dell’assicurazione sociale per l’impiego.

La novella di prassi esclude però dal pagamento del tributo, valevole ai fini contributivi, le risoluzioni interventure per:

–          dimissioni del lavoratore, esclusi i casi di giusta causa o se prodotte in periodi tutelati (es. maternità);

–          accordo sindacale o per procedura concorsuale di incentivo al pensionamento;

–          licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, qualora il CCNL di riferimento preveda espressamente la continuità occupazionale delle maestranze nella società subentrante;

–          causa di fine lavori o chiusura del cantiere in edilizia;

In tutti le altre situazioni di conclusione di contratti a tempo indeterminato (compresi anche gli apprendistati), dal primo gennaio 2013, ogni azienda è tenuta a versare col flusso Uniemens (causale M400) del periodo in cui è avvenuta la conclusione, un importo pari al 41% del massimale Aspi annuo, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni del dipendente, da parametrare all’effettiva vigenza della prestazione lavorativa nelle frazioni di anno.

Tradotto in soldoni, per ogni dodici mesi di servizio saranno dovuti all’Inps € 483,80 per dipendente, fino ad un massimo di € 1.451,00 per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale (ad es. per un rapporto di 10 mesi saranno dovuti 403,16 € dati dalla formula: [(1.180,00*41%)/12]*10).

In sede di prima applicazione della norma, per i licenziamenti effettuati nel primo trimestre dell’anno, le imprese potranno regolarizzare quanto dovuto senza oneri aggiuntivi entro e non oltre il16 giugno prossimo, utilizzando la causale Uniemens M401.

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