A seguito di un interpello posto lo scorso 09/03 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro è intervenuto nuovamente nel fornire chiarimenti sulla disciplina delle agevolazioni assicurative e contributive concesse alle aziende che assumono personale in possesso di determinati requisiti reddituali e soggettivi.
Nel dettaglio, il quesito verteva sulla possibilità di applicare i benefici contributivi di cui alla legge 407/1990, anche per ricollocare all’interno della medesima azienda, ex dipendenti in possesso dei requisiti di legge, usciti dalla forza lavoro per procedure di diminuzione del personale o per recesso da contratti a tempo parziale.
Nel rispondere alla problematica, la Direzione Generale dicasteriale, ripercorrendo per sommi capi la normativa di riferimento, anche alla luce delle recenti modifiche apportate al mercato del lavoro ed al sistema degli incentivi dal D.L. 92/2012, non ha ritenuto ostativo al ricorso del beneficio, la precedente collocazione all’interno dell’impresa richiedente, di un soggetto in possesso di tutti i titoli di legge.
Infatti, secondo l’esposizione ministeriale, se l’interessato perde e riacquista ex novo lo status di “disoccupato da oltre 24 mesi” rientra a pieno nel disposto della norma, nulla rilevando il precedente contratto con l’ex datore di lavoro, il quale potrà interamente beneficiare dell’agevolazione contributiva in commento nel nuovo rapporto.
► BONUS ASSUNZIONE LAVORATORI SVANTAGGIATI
Sul secondo punto dell’istanza invece, ovvero l’applicazione dello sconto contributivo nel caso di assunzione di un lavoratore part-time dimessosi per il quale l’impresa aveva già beneficiato in parte dell’agevolazione in parola, il M.L.P.S. partendo dall’analisi dell’art. 4 della legge Fornero, secondo cui la perdita dello stato di disoccupazione si verifica nei casi di mancata presentazione ai corsi presso i servizi competenti o di rifiuto immotivato ad una congrua offerta di lavoro e si sospende qualora si svolga lavoro subordinato per meno di sei, non ha ravvisato cause interruttive del requisito soggettivo iniziale.
Pertanto il datore di lavoro potrà godere dell’incentivo solo per il periodo residuo non fruito nel precedente rapporto di lavoro, nel rispetto del limite complessivo di tre anni.