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Annullamento mini cartelle esattoriali

Che lo si chiamo – o meno – condono, ciò che è certo è che la sanatoria sulle c.d. “mini cartelle” esattoriali riuscirà a portare qualche beneficio ai debitori di piccolo importo. Vediamo allora come vedersi azzerati i debiti tributari (e non), grazie a quanto introdotto dalla legge di stabilità. Nel corso delle prossime settimane torneremo inoltre sull’argomento, al fine di suggerire qualche ulteriore possibilità di idonea sistemazione della propria posizione fiscale.

Per quanto attiene alla sanatoria in questione, la legge di stabilità ha stabilito che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle proprie norme, tutte le cartelle non pagate di importo non superiore a 2 mila euro, relative a iscrizioni a ruolo effettuate sino al 31 dicembre 1999, sono annullate (vedi anche Cartelle illegittime se notificate a mezzo posta).

Si noti che l’annullamento è effettuato in maniera automatica: pertanto, il contribuente debitore non dovrà effettuare alcuna azione per poter conseguire la cancellazione della propria esposizione passiva tributaria, poiché la cancellazione sarà agita in modo autoritario. I soggetti interessati da questa norma sono coloro che vantano debiti di qualsiasi natura, tributaria e non tributaria, come multe, stradali, contributi, e così via. In assenza di precisazioni, inoltre, dovrebbero rientrare nella sanatoria anche le somme in contenzioso.

Stando a quanto ricordava il quotidiano Il Sole 24 Ore, infatti, “non vi è alcuna indicazione in ordine alla possibilità che la cartella sia stata oggetto di impugnazione. Stante la generalità della disposizione di legge, ciò dovrebbe comportare che anche i ruoli in contenzioso rientrino nella procedura di annullamento. Si ritiene invece che le cartelle derivanti dalle iscrizioni a ruolo provvisorie, in pendenza di ricorso avverso gli avvisi di accertamento, non possano ricondursi alla disciplina in esame, perché in questo caso il credito da considerare è quello accertato” (vedi anche Cartelle illegittime senza nome del responsabile).

Nelle prossime settimane, torneremo ancora sull’argomento in questione.

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