All’interno della Legge di Stabilità di quest’anno è prevista una procedura in grado di bloccare e sospendere le azioni di Equitalia (vedi anche Cartelle pazze sospese). Si tratta di uno strumento messo a disposizione per il contenzioso tributario e che il contribuente può utilizzare nell’immediato contro la società di riscossione. Ovviamente, non tutte le occasioni sono buone. In particolare, lo stop in questione è possibile quando è stato ricevuto un atto illegittimo o che non è dovuto. Uno dei problemi che si pongono in tal caso, comunque, è quello della mancata previsione del blocco dei termini per l’impugnazione.
Questo vuol dire infatti che il contenzioso deve essere necessariamente instaurato in parallelo. C’è però da sottolineare che la procedura di cui si sta parlando risulta utile anche in relazione agli accertamenti di tipo esecutivo e non solamente per le iscrizioni a ruolo. Con Telefisco 2013, l’annuale convegno online in cui si discute proprio di argomenti tributari, sono emersi diversi chiarimenti da questo punto di vista. Nel dettaglio, i termini per l’impugnazione vanno esaminati a fondo: in effetti, quando non è stata perfezionata l’adesione alla procedura dopo la sottoscrizione dell’atto, i termini da cui decorre la notifica dell’accertamento rimangono più che validi (per la precisione si tratta di 150 giorni).
Che cosa accade, al contrario, quando si ha a che fare con un annullamento di tipo parziale che è stato emesso su un avviso di accertamento? Come ha spiegato la nostra amministrazione finanziaria, i termini relativi all’impugnazione sono e rimangono legati a quello che è l’atto originario. Una soluzione simile si spiega col fatto che l’autotutela in forma parziale dell’ufficio non rappresenta un nuovo atto che va a sostituire quello precedente. Per quel che concerne, poi, il contributo unificato, l’Agenzia delle Entrate ha voluto ricordare come non sia necessaria l’imposta di bollo per la delega rilasciata a un altro difensore che deve partecipare all’udienza.