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Benefici fiscali casa in regine di comunione dei beni

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Stando a quanto si legge nella sentenza n. 597/14/12 della Ctr di Roma, i benefici fiscali riconducibili all’acquisto della prima casa spettano – in caso di comunione legale dei beni – anche se solamente uno dei due coniugi è in possesso dei requisiti per fruirne. È indipendente, a tal fine, il fatto che il coniuge abbia o meno partecipato in qualità di contraente all’atto dell’acquisto.

A parlarne sono stati, negli scorsi giorni, Benito e Nicola Fuoco, che su Italia Oggi del 7 febbraio 2013, a pag. 26, ricordamo come sul tema vi siano diverse interpretazioni, e come, da una lettura particolarmente restrittiva del tenore letterale della norma, “alcuni uffici fiscali sostengono l’esclusione completa dall’agevolazione, considerato che la stessa è ancorata alla indefettibile condizione che entrambi i coniugi, in comunione legale, siano in possesso dei requisiti”.

Invece, un secondo orientamento ricordato dall’amministrazione finanziaria nella circolare 38/E del 2005, proseguono i due, “propende per un’agevolazione parziale, per cui spetterebbero i benefici nella misura del 50% del totale. Di diverso parere la Commissione regionale laziale che, richiamando principi della Suprema Corte, giunge a conclusioni differenti dall’Agenzia delle entrate (e dalla sua circolare) e riconosce la spettanza del beneficio completo, secondo la tesi più favorevole al contribuente” (vedi anche il nostro approfondimento recente sulle agevolazioni sulle abitazioni di lusso).

Nella sentenza si legge in proposito come il parere espresso dall’amministrazione nella sua circolare (che di fatto fa dipendere la fruizione del beneficio alla dichiarazione di rito che andrebbe espressa in sede di stipula dell’atto), “esaspererebbe il principio di personalità del consenso al punto che il coniuge non costituto nell’acquisto non potrebbe beneficiare delle agevolazioni fiscali, non avendo espresso alcuna specifica volontà al riguardo”.

Stando alla Ctr, il beneficio spetterebbe invece “anche nel caso in cui i requisiti prima casa sono posseduti dal coniuge contraente e dei quali è invece sfornito il non contraente”.

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