Il ministero della giustizia, con parere prot.n. 43644 del 10 dicembre 2012, contenuto nella circolare 2 gennaio 2013, n. 3657 del ministero dello sviluppo economico, afferma che è possibile inserire clausole derogatorie nel modello ministeriale standard di atto costitutivo delle società a responsabilità limitata semplificata (srl semplificata). In altri termini, è consentito modellare lo statuto delle società semplificate sulla base delle proprie e specifiche esigenze imprenditoriali.
Pertanto, attraverso tale circolare il ministero dello sviluppo economico compie un breve passo indietro rispetto a quanto aveva precedentemente affermato, recependo il parere formulato dal ministero della giustizia. Secondo i tecnici, infatti, la disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 2463 – bis c.c. non deve “essere letta come norma limitativa dell’autonomia negoziale delle parti” in quanto “appare del tutto incongruo ritenere che la norma primaria abbia voluto … limitare l’autonomia negoziale rimettendo ad una normativa regolamentare l’individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento della società”.
L’obiettivo del nuovo art. 2463-bis è pertanto quello di favorire l’accesso dei giovani alla costituzione delle società di capitali, agevolando la fase della costituzione con l’utilizzo di un modello predefinito di atto costitutivo e statuto, che possa garantire la gratuità della prestazione professionale del notaio, senza tuttavia evitare inderogabilità.
Sarebbe pertanto del tutto irragionevole – scriveva il quotidiano Italia Oggi nell’edizione del 10 gennaio 2013, in un articolo a firma di Cinzia De Stefanis, “ritenere che agli under 35 possa essere limitata la possibilità di inserire clausole derogatorie nel modello tipizzato. Precludendo la facoltà così ai giovani, di ricorrere a tale tipologie societaria e in aperto conflitto con le finalità primarie del sistema normativo. Anche l’argomento che fa leva sull’esenzione degli oneri notarili (articolo 3, comma 3 del decreto legge n. 1/2012) appare rilevante, in quanto ritenere che «la gratuità della prestazione professionale si determini (e sia perciò esigibile) allorché l’attività del notaio rogante si limiti all’adozione del modello ministeriale, non può portare, di necessità, a una lettura dell’intera disposizione nel senso di considerare intangibile il medesimo modello di atto costitutivo e statuto” (vedi anche Cancellazioni imprese niente bollo).