Gli assegni familiari sono delle corresponsioni pari a 10,21 euro al mese, condizionate dal reddito. Ogni anno l’importo relativo viene rivalutato in relazione all’andamento del tasso d’inflazione programmato, anziché all’indice d’inflazione. Considerando che per il 2013 si è registrato un incremento del 2,1 per cento nel tasso d’inflazione programmata, cerchiamo di comprendere cosa ha avuto modo di stabilire l’Inps nella sua circolare (150/2012), con la quale sono state introdotte le nuove tabelle da utilizzare.
Innanzitutto, occorre sottolineare come la prestazione spetti ai soli soggetti che risultano essere esclusi dalla normativa relativa agli Anf, cioè i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni (il cui importo mensile è però fissato a 8,18 euro); piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente; pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori).
Per quanto riguarda invece i soggetti vedovi/e, i divorziati/e, i separati/e, gli abbandonati/e, i celibi, le nubili, occorre maggiorare i valori di riferimento del 10 per cento. I soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili, possono invece fruire di una maggiorazione dei valori pari al 50 per cento. Se le due condizioni di cui sopra si verificano contemporaneamente, i valori sono maggiorati del 60 per cento (vedi anche L’Inps pubblica gli importi degli assegni familiari per il 2012).
Occorre altresì ricordare come i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (insufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per il 2013 sono fissati 697,73 euro per il coniuge, per un genitore per ciascun figlio od equiparato e 1.221,03 euro per due genitori.
Per sintesi, ricordiamo che nell’ipotesi di un nucleo familiare formato da 4 persone, il reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio è pari a 22.970,84 euro, mentre il limite oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni è pari a 27.508,93 euro (vedi anche Legge di stabilità sconti per i figli).