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Partite IVA chiarimenti su durata nella presunzione co.co.co.

La legge n. 92/2012 ha introdotto l’art. 69-bis nel d.lgs. 276/2003, al fine di contrastare quei fenomeni distorsivi che nascondono – dietro la titolarità di una regolare partita IVA – prestazioni che siano inquadrabili nell’ambito di una collaborazione coordinata continuativa, o nell’ambito del lavoro subordinato. Abbiamo ieri visto come la legge, nella sua stretta formulazione, non chiarisca tutti i dubbi relativi ai requisiti che occorre possedere per non ricadere negli ambiti di presunzione.

Cerchiamo oggi di approfondire uno degli elementi fondamentali, relativi alla durata. La legge prevede infatti che potrebbe essere “segnale” di collaborazione coordinata continuativa mascherata da partita IVA quella relazione con il medesimo committente, che abbia una durata superiore a otto mesi annui, per due anni consecutivi.

A chiarirci tutti i dubbi è giunta la recente nota a cura dell’Ufficio stampa e relazioni esterne dell’Anci, secondo cui “la norma si limita a indicare un periodo di «otto mesi annui per due anni consecutivi», e per chiarire il ministero afferma che il periodo in questione deve individuarsi nell’ambito di ciascun anno civile (1/1-31/12). Questa interpretazione aiuta moltissimo la gestione poiché generalmente si fa riferimento all’anno civile e non all’anno solare. Poi la circolare si spinge a dire, e qui qualche  problema sorge, che convenzionalmente la durata di un mese è pari a 30 giorni e che quindi: è possibile ritenere che, nell’ambito di ciascun anno, il periodo debba essere almeno pari a 241 giorni, anche non continuativi” (negli ultimi mesi ci siamo occupati diverse volte di partite IVA  e di questo tema. Tra i tanti focus, date un’occhiata a Partite IVA si attende una nuova sanatoria).

La circolare in questione – prosegue l’associazione – “si rivolge agli ispettori a cui vien detto che in questo campo la prova sarà principalmente documentale e potrà essere di qualunque tipo (lettere di incarico o fatture in cui è indicato l’arco temporale), si potrà ricorrere però anche a quella testimoniale”.

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