Lo scorso 30 novembre era giunto il momento per erogare i prestiti utili per il pagamento dei tributi dei terremotati: il decreto del Ministero dell’Economia del 21 dicembre è finalmente approdato in Gazzetta Ufficiale e in questa maniera sono state rese fruibili le istruzioni per concretizzare gli adempimenti dal punto di vista fiscale che sono stati sospesi fino alla data citata in precedenza. Il motivo è noto, il blocco si è reso necessario per il terremoto che a maggio ha colpito diversi comuni dell’Emilia, del Veneto e della Lombardia. È utile precisare, inoltre, che il riferimento deve andare ai soli adempimenti che non rappresentano versamenti in denaro.
Ebbene, c’è una nuova data da sfruttare in questo senso, quella del prossimo 30 aprile. Nel dettaglio, entro tale termine temporale si potranno assolvere tutti gli obblighi che sono stati sospesi fino allo scorso 30 settembre e poi, con un altro decreto ministeriale, fino al 30 novembre, come ricordato prima. Tra l’altro, non si deve dimenticare che qualche mese fa è stato anche predisposto il modello per le aziende danneggiate dal sisma emiliano.
Il provvedimento che ha beneficiato ieri della pubblicazione non riguarda in alcun modo i pagamenti delle tasse, quelli dei contributi previdenziali e assistenziali e nemmeno dei premi relativi all’assicurazione obbligatoria (anche essi sono stati sottoposti a una opportuna sospensione): la restituzione delle somme appena citate doveva infatti avvenire entro lo scorso 16 dicembre, così da evitare qualsiasi sanzione pecuniaria o l’applicazione degli interessi. Il termine del 30 aprile è associato invece alle dichiarazioni tributarie non presentate. La loro spedizione dovrà avvenire esclusivamente tramite il web, in modo diretto oppure attraverso gli intermediari abilitati, sfruttando il modello del periodo d’imposta relativo (si trova sul sito della nostra amministrazione finanziaria ed è disponibile gratuitamente). In questo caso, sarà necessario indicare un codice all’interno della casella denominata “Eventi eccezionali” (il numero 4 per il periodo d’imposta 2011).