A partire dallo scorso 1 gennaio, per le operazioni di importo fino a 100 euro, è possibile emettere la c.d. “fattura leggera”, un documento che contiene un ridotto numero di informazioni rispetto a quelle ordinariamente prescritte dall’art. 21 del dpr 633/72. Si potranno in particolare omettere i dati del cliente (basterà il codice fiscale o la partita IVA) e la specificazione dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto. La descrizione dell’operazione potrà inoltre essere più sintetica, come sancito dall’art. 1 del dl 216/2012.
In ogni caso, la fattura semplificata non potrà essere eccessivamente sintetica. Tra le informazioni che devono comunque confluire all’interno di tale documento ricordiamo: la data di emissione; il numero progressivo che la identifichi in modo univoco; i dati identificativi del cedente / prestatore, dell’eventuale rappresentante fiscale o stabile organizzazione, compreso il numero di partita Iva; i dati identificativi del cessionario / committente, dell’eventuale rappresentate fiscale o stabile organizzazione; descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla (vedi anche Fattura elettronica e semplificata 2013).
Ne consegue che, tra le agevolazioni della fattura semplificata, spicca la possibilità di omettere i dati (nome, cognome, denominazione, indirizzo ecc.) del cliente nazionale o comunitario e di identificarlo con il solo numero di partita Iva o (per i privati italiani) di codice fi scale, e la possibilità di indicare in modo più generico l’oggetto dell’operazione, non essendo specificamente richiesto di riportare la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi. Infine, segnaliamo come la fattura light permetta di indicare l’importo complessivo lordo, anche limitandosi a indicare la sola aliquota IVA.
Attenzione, però: non in tutti i casi sotto i 100 euro è possibile fruire della fattura semplificata. Ad esempio, la fattura light non è ammissibile per le cessioni intracomunitarie, e per le cessioni non soggette a Iva in Italia per mancanza di territorialità effettuate nei confronti di soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta in altro stato membro (vedi anche Fatture elettroniche pubblica amministrazione).
Ecnoimoes are in dire straits, but I can count on this!
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