La prima circolare del 2013 dell’Inps è stata dedicata alle disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita: nello specifico, si è fatto riferimento al cosiddetto trattamento di integrazione salariale, con i nuovi settori a regime, le varie procedure concorsuali e le indennità di mancato avviamento al lavoro per i dipendenti del settore portuale. Anzitutto, l’ente previdenziale si è soffermato sull’estensione del trattamento straordinario. A decorrere dallo scorso 1° gennaio, infatti, sono previste disposizioni ben precise in questo senso, con gli obblighi contributivi estesi a diverse imprese.
Si tratta, nello specifico, di quelle aziende che svolgono attività commerciali con oltre cinquanta dipendenti, ma anche le agenzie di viaggio e di turismo, le imprese di vigilanza (oltre quindici dipendenti), le imprese del trasporto aereo e quelle del sistema aeroportuale. Spostando l’attenzione sul già ricordato settore portuale, c’è da dire che la legge di riforma prevede la prestazione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del comparto in questione. L’indennità a cui si sta facendo riferimento spetta dunque a quei lavoratori che sono addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo e occupati con un contratto a tempo indeterminato, ma anche a coloro che svolgono attività nelle società nate dalla trasformazione delle compagnie portuali.
Questa prestazione spetta per ogni singola giornata di mancato avviamento al lavoro, ricomprendendo nel novero anche quelle che coincidono con le giornate festive per cui il lavoratore sia stato disponibile. L’ammontare è pari a un ventesimo del trattamento massimo mensile per quel che concerne l’integrazione salariale straordinaria: nel totale occorre includere gli assegni per il nucleo familiare, mentre le giornate complessive si ricavano dalla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili da erogare e quelle effettivamente lavorate ogni mese. L’erogazione vera e propria spetta all’Inps stesso, senza dimenticare che nei periodi di indennità si può fare affidamento sulla relativa contribuzione figurativa.
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