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Procedimenti separati pensione e accompagnamento

Sono separati e distinti i procedimenti Inps per il riconoscimento della pensione d’invalidità e per l’indennità di accompagnamento. Le due prestazioni, hanno affermato i giudici, non sono infatti identiche e pertanto l’istituto di previdenza non può rigettare l’istanza relativa alla seconda prestazione (accompagnamento), in attesa di concludere l’iter per la prestazione d’invalidità. Ma cerchiamo di capire a quali conclusioni siano giunti i giudici di primo grado, e cosa pertanto cambia per i cittadini coinvolti da tale scelta.

Ad affermare sinteticamente quanto sopra è stato il tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 749/2012. “La questione” – riepilogava il quotidiano Italia Oggi nell’edizione del 27 dicembre 2012 – “riguarda la situazione del ricorrente che, in pendenza del giudizio diretto ad accertare l’invalidità civile per il riconoscimento della pensione/assegno d’invalidità (stato d’invalidità in una misura pari o superiore al 74%), ha presentato richiesta per ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in conseguenza di un aggravamento delle sue condizioni di salute”.

La seconda richiesta era stata rigettata dall’Inps, secondo il principio di considerazione di irricevibilità delle istanze amministrative nei casi di presentazione di “ulteriori domande di prestazioni il cui accertamento risulti incardinato in sede amministrativa o si trovi sub judice, fino a esaurimento dell’iter amministrativo o fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo”.

Tuttavia il comportamento dell’Inps non è stato ritenuto legittimo perché “per il giudice è vero (ovviamente) il principio di legge; tuttavia, affinché possa legittimamente operare, occorre la compresenza di due presupposti, vale a dire: a) la reiterazione di una domanda in sede amministrativa per una stessa prestazione; b) e la mancata conclusione del procedimento amministrativo ovvero la litispendenza per la medesima prestazione che è stata già richiesta. In merito al requisito della «stessa» prestazione che legittima il rifiuto della ricezione di un’ulteriore istanza in sede amministrativa, aggiunge il giudice, la lettura interpretativa fornita più volte dalla giurisprudenza risulta del tutto univoca nel ritenere che la norma richieda «l’identità» delle prestazioni. Questa condizione, precisa il giudice, non ricorre nel caso in esame (richieste di: 1) pensione invalidità e 2) indennità accompagnamento), con la conseguenza che l’Inps ha agito illegittimamente nel dichiarare l’irricevibilità della seconda domanda ai sensi della legge n. 222/1984″ (vedi anche Assicurazione sociale vita: la trattenuta sulla pensione)

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