La disciplina di liberalizzazione e di eliminazione di vincoli al libero esplicarsi dell’attività imprenditoriale nel settore commerciale – ha recentemente affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 299 depositata il 19 dicembre scorso – rientra nella materia della tutela della concorrenza e non in quella del commercio, la cui potestà normativa è affidata alle regioni. L’iniziativa legislativa varata dal governo Monti oramai un anno fa è pertanto completamente valida.
Naufraga così, con le pronunce della Suprema Corte, la volontà di Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli- Venezia Giulia di contestare il contenuto normativo della legge per presunte illegittimità costituzionale, con particolare riferimento all’articolo 31, comma 1, del dl 201/2011, per contrasto con l’articolo 117 della Costituzione (vedi anche 730/2011: rimborsi e saldi a debito).
Stando a quanto si legge sulla stampa, a costituire parte prevalentemente delusa è la regione Veneto, che l’indomani dell’entrata in vigore della libertà d’orario stabilita dallo Stato aveva prontamente, il successivo 27 dicembre, emanato la legge regionale n. 30 che ripristinava lo status quo antecedente all’intervento statale.
“E su tale legge” – aggiungeva inoltre il quotidiano Italia Oggi il 27 dicembre 2012 – “pende il giudizio di costituzionalità richiesto dal Tar Veneto, dopo che diverse imprese avevano impugnato le ordinanze sindacali emanate dai comuni in attuazione della legge regionale. In particolare, nella citata sentenza, la Corte costituzionale ha affermato che «la nozione di concorrenza, di cui al secondo comma, lett. e), dell’art. 117 Cost., riflette quella operante in ambito comunitario e comprende sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e che ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione». Ma anche le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche” (vedi anche Bollo conti e titoli 2013 i nostri chiarimenti).