La legge di stabilità recentemente approvata ha spostato l’istituzione dell’Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero) dal 2011 al 2012, evitando pertanto pericoli di censure di incostituzionalità a causa della retroattività che era stata prevista in un primo momento. Ne consegue che quanto finora corrisposto dai contribuenti in materia di Ivie, si intende versato in acconto dell’imposta del 2012, il cui versamento dovrà avvenire, sia in acconto che a saldo, con le stesse disposizioni applicate per l’Irpef.
Al di là di questa importante novità, per tutto il resto l’Ivie rimane disciplinata in maniera identica a prima, ribadendo come il soggetto passivo sia la persona fisica residente nel territorio dello Stato che sia proprietario dell’immobile in questione o titolare di un diritto reale sull’immobile stesso, e che l’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (per possesso di più di 15 giorni si tiene in considerazione l’intero mese).
La misura dell’Ivie rimane stabilita nello 0,76 per cento del valore degli immobili considerati, con esenzione per imposte non superiori a 200 euro. La base imponibile, in merito, sarà costituita dal costo dell’immobile, quale risultante da atto d’acquisto o da altri contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile (vedi anche Niente dichiarazione Imu per possessori fabbricati rurali strumentali).
Per quanto attiene gli immobili situati nell’Unione europea e in altri Paesi aderenti allo spazio economico europeo che possono garantire un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale, come determinato nel luogo in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale. In mancanza di tale valore catastale, si dovrà tornare alla regola generale, sopra descritta (vedi anche Novità fisco nella legge di stabilità).
Si ricorda inoltre come l‘imposta sia ridotta allo 0,4 per cento se si tratta di immobile adibito ad abitazione principale del contribuente, e per le relative pertinenze, con detrazione fissa di 200 euro.