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L’imposta di successione e l’impugnazione del testamento

Che cosa accade dal punto di vista fiscale quando le disposizioni del testamento, magari lesive dei diritti del soggetto legittimario, vengono impugnate da quest’ultimo? In pratica, bisogna capire se il pagamento dell’imposta di successione avviene sempre e comunque (la scadenza per i versamenti degli eredi). Il testo normativo di riferimento è senza dubbio il Decreto legislativo 346 del 1990, vale a dire il testo unico dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni.

In base a tale legge, infatti, la tassa in questione deve essere applicata basandosi su quelle che sono le disposizioni contenute all’interno del testamento stesso: il discorso è identico perfino quando si impugnano le stesse dal punto di vista giudiziario, come anche per quel che riguarda gli accordi che sono diretti a reintegrare i diritti dei soggetti legittimari consacrati in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata. Diversa, invece, è la situazione in cui si verifica il rimborso dell’imposta di successione in eccesso.

Questo vuol dire che le disposizioni del testamento non sono in grado di pregiudicare i diritti di legge riservati ai legittimari; in aggiunta, è possibile derogare alle disposizioni in questione nel momento in cui cambiano i soggetti beneficiari, ad esempio a causa dell’annullamento del testamento a seguito di una sentenza passata in giudicato. Non è difficile immaginare, infatti, la conseguenza della liquidazione del tributo successorio. In quest’ultimo caso si produce la dichiarazione sostitutiva oppure quella integrativa, le quali potranno diventare un presupposto d’imposta. Sempre prendendo spunto dal Testo Unico, nell’ipotesi di un evento che muta la devoluzione dell’eredità o del legato, i soggetti che sono obbligati hanno il dovere di presentare la dichiarazione sostitutiva o integrativa. L’imposta pagata in più per un cambiamento del genere va rimborsata, aggiungendo alla somma in questione gli interessi e le relative sanzioni pecuniarie, come è stato stabilito in modo molto preciso dal primo comma dell’articolo 42.

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