Due settimane esatte: il prossimo 17 dicembre rappresenta il termine ultimo fissato dalla nostra amministrazione finanziaria per alcuni versamenti fiscali da parte degli eredi. Volendo essere ancora più precisi, si tratta di quei soggetti nominati eredi di persone decedute in una data successiva al 16 febbraio di quest’anno e che devono presentare le dichiarazioni per conto del cosiddetto de cuius. In pratica, essi sono chiamati a pagare le imposte che risultano dai modelli Unico e Irap del 2012, con il vantaggio dell’assenza di qualsiasi maggiorazione; l’Imposta sul Valore Aggiunto si riferisce al 2011 ed è quella che risulta dalla dichiarazione annuale, maggiorata di 0,4 punti percentuali per quel che riguarda il mese o la frazione di mese.
Il periodo da prendere in esame è quello compreso tra il 16 marzo e il 16 giugno scorsi. Tra l’altro, per la rinuncia all’eredità gli aspetti fiscali da ricordare sono diversi. In questo caso, è necessario usare il modello F24, come di consueto presso gli istituti di credito, le agenzie delle poste, gli agenti incaricati per la riscossione, oppure, in alternativa, attraverso la modalità telematica. Un ulteriore adempimento che riguarda gli eredi è la tassa di successione del conto corrente, ma va tenuta separata dalla fattispecie che si sta descrivendo.
Nel modello in questione è necessario indicare una serie di codici tributo: sono ben quindici, dunque è necessario fare un po’ d’ordine. Anzitutto, vi sono i codici relativi all’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), con un particolare riferimento per il saldo (4001), l’addizionale regionale (3801) e quella comunale (3844, sia l’autotassazione che il saldo). Il saldo Irap viene invece identificato dal codice 3800. Per quel che concerne il contributo di solidarietà c’è poi il codice 1683, senza dimenticare l’imposta sul valore degli immobili che si trovano all’estero (4041), l’acconto delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (4200) e il saldo dell’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi (1800).
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