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La simulazione di un credito Iva inesistente

La sentenza numero 45730 della Corte di Cassazione ha avuto una importanza notevole per quel che concerne i reati fiscali: in effetti, come hanno stabilito i giudici di Piazza Cavour, il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte deve essere considerato come un reato di pericolo e non di danno, visto che non deve sussistere alcuna procedura di riscossione. Nello specifico, gli “ermellini” si sono dovuti occupare di una simulazione di un credito Iva verificatasi prima che iniziasse la riscossione vera e propria. Anche tre mesi fa vi fu una pronuncia dagli stessi toni, visto che si stabilì che l’amicizia non giustifica la sottrazione fiscale fraudolenta.

In pratica, tutto è nato con il sequestro preventivo dei beni di alcune società capitalistiche a causa di queste sottrazioni realizzate dai rispettivi rappresentanti legali. Di conseguenza, si è venuti meno al dettato dell’articolo 11 del Decreto legislativo 74 del 2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”), il quale fa proprio riferimento alla sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. La punizione per chi si rende protagonista di un comportamento simile consiste in una sanzione superiore ai cinquantamila euro.

La truffa contro l’Erario è stata realizzata simulando dei contratti di compravendita su un unico complesso immobiliare, rivalutato ogni volta in maniera artificiosa per generare un inesistente credito Iva (Ancora due giorni per rivalutare partecipazioni e terreni). La difesa si è basata sul fatto che le imputazioni erano fin troppo presuntive ed eccessive, visto che non vi era alcun rischio per il recupero dei crediti da parte del Fisco. La Cassazione ha però ritenuto la riorganizzazione aziendale attuata da tali società come una sottrazione fraudolenta, ancora prima che si perfezioni la procedura di riscossione. Tra l’altro, anche la costituzione di un fondo patrimoniale può essere considerata come una integrazione del reato stesso, a causa degli ostacoli che crea per soddisfare l’obbligazione tributaria.

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