Secondo quanto dedotto dallo Studio n. 265/2012/C del Notariato nazionale recante: Il conferimento in fondo patrimoniale di titoli dematerializzati, approvato dalla Commissione studi civilistici il 20/7/12 e diffuso pochi giorni fa, il fondo patrimoniale può accogliere anche titoli di credito e strumenti finanziari benché nella forma dematerializzata. Cerchiamo allora di capirne in maniera più dettagliata a quali valutazioni si è potuti giungere grazie a quanto stabilito all’interno del documento emanato dal Notariato nazionale.
Della vicenda si è occupato il quotidiano Italia Oggi il 7 novembre 2012, in un lungo articolo a firma di Christina Feriozzi, che ribadisce come “l’esigenza di velocizzare la trasmissione della ricchezza tra contraenti, magari spesso neppure presenti nello stesso luogo, ha favorito la diffusione della decartolarizzazione dei diritti, consentendo la circolazione attraverso un sistema di registrazioni e iscrizioni elettroniche (dlgs 213/98 e 58/98 come modificato dal dlgs n. 27/2010)”.
In un contesto come quello descritto, il problema analizzato dal Notariato concerne l’interpretazione dell’art. 167 c.c. in tema di costituzione di fondo patrimoniale “laddove si prevede” – afferma il giornale – “che anche i titoli di credito possano essere destinati a soddisfare i bisogni della famiglia. Per taluni interpreti, osserva il Notariato, non possono più essere considerati quali titoli di credito gli strumenti finanziari che, pur rientrando astrattamente in tale categoria, siano stati dematerializzati. Il difetto di incorporazione nel documento inibirebbe, in ogni caso, l’applicazione della disciplina codicistica prevista in materia di titoli di credito. Diversamente, però, un’altra interpretazione ravvisa nel fenomeno della dematerializzazione il solo effetto dell’evoluzione della tecnica giuridica, dovuta a esigenze di semplificazione e rapidità nella circolazione dei diritti” (vedi anche Fondo patrimoniale intaccabile dalle tasse).
Ciò comporta, come noto, la sostituzione del documento cartaceo con un’iscrizione contabile, ma la natura giuridica dell’istituto «titolo di credito» non muta in quanto si è modificato solo il mezzo attraverso il quale il diritto circola e nel quale è incorporato. Per il Notariato possono ben essere conferiti nel fondo patrimoniale anche gli strumenti finanziari esclusivamente definiti in origine come titoli di credito.