Se avete collezionato più multe stradali in un unico viaggio, e intendete effettuare un ricorso, non è possibile effettuare un’unica istanza al giudice di pace. A chiarirlo è la Corte di cassazione, sez. VI civ., sottosezione II, con l’ordinanza n. 15690 del 18 settembre 2012. Vediamo a quali conclusioni è giunta la Corte di cassazione, e come è pertanto necessario comportarsi nell’ipotesi in cui si debba effettuare un ricorso per più multe stradali, prese a breve distanza l’una dall’altra per accertamenti effettuati in un solo viaggio.
Il caso su cui la Corte si è espressa ha riguardato un utente autostradale che ha ricevuto per posta la notifica di una serie di infrazioni, accertate a distanza di poco tempo in un viaggio da sud a nord rispettivamente dalla polizia di Roma, Perugia, Rovigo e Padova. Contro queste misure punitive accertate nello stesso giorno l’interessato ha proposto un unico ricorso al giudice di pace di Monselice che però ha richiesto regolamento di competenza in cassazione.
Il collegio specifica che, in materia di sanzioni amministrative, “la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme del detto codice spetta al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione e ha natura inderogabile”.
Inoltre, è precisato, il sistema per il controllo della velocità media, tra l’altro, non permette di risalire con esattezza al punto del rilievo e per questo deve ritenersi competente il giudice di pace dove è posizionato il varco che fotografa l’avvenuta violazione, al termine del controllo (vedi multe stradali più care nel 2013).
Le violazioni autostradali seriali rilevate a distanza di chilometri non possono poi integrare un’unica violazione e pertanto non è applicabile nemmeno l’istituto del concorso formale ammesso dall’art. 8 della legge 689/1981. In sintesi, per ogni multa, anche se ravvicinata alle altre, occorre presentare un solo ricorso allo specifico giudice di pace.
One thought on “Ricorso multiplo multe stradali”