La sentenza risale a quasi un mese fa ormai, ma vale la pena approfondirla: secondo la Commissione Tributaria Regionale del Friuli bisogna accogliere l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate in merito alle agevolazioni destinate alla prima casa. In effetti, la nostra amministrazione finanziaria aveva qualificato l’immobile di un contribuente come abitazione di lusso, escludendo l’applicazione di alcune agevolazioni fiscali. Già ad agosto ci si è occupati delle agevolazioni della prima casa per le metrature ampie, stavolta è il turno della tipologia dei vani. In effetti, per usufruire del beneficio tributario a cui si sta facendo riferimento è necessario che l’edificio non presenti le caratteristiche di lusso che sono elencate nel Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969 (“Caratteristiche delle abitazioni di lusso”).
Il quinto articolo di tale decreto ricomprende quelle abitazioni che presentano diversi vani che poi costituiscono l’unico alloggio padronale, con una superficie superiore ai duecento metri quadrati (escludendo però i balconi, le cantine e le terrazze). In aggiunta, come pertinenza vi deve essere un’area scoperta con una superficie pari a sei volte quella coperta. La vicenda in questione si è ingarbugliata nel momento in cui il contribuente ha richiesto l’esclusione della mansarda dal calcolo della superficie utile per il suo immobile, visto che poteva essere definita come non abitabile.
Il suo giudizio si è basato su una sentenza della Cassazione, la quale aveva escluso allo stesso modo una soffitta. Il caso della mansarda è però differente. In pratica, la tesi del contribuente non è stata condivisa, dato che il testo normativo menzionato in precedenza non prevede alcuna esclusione. Tra l’altro, già verso la fine del 2010 si era accertato come non vi fosse nessuna agevolazione fiscale per gli immobili antichi e lussuosi. Il certificato di abitabilità, inoltre, si riferisce a delle esigenze di tipo igienico e sanitario, quindi non ha alcuna corrispondenza con i dettami fiscali relativi agli immobili.
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