Ieri abbiamo avuto modo di notare in che modo si stiano evolvendo le regole di utilizzo e di deduzione delle auto aziendali. Una evoluzione che rischia di rendere sempre meno conveniente l’uso di una flotta aziendale, preferendo addirittura quella personale. Ad ogni modo, i cambiamenti di cui ieri abbiamo detto, non interessano alcune categorie professionali, come ad esempio gli agenti e i rappresentanti, per cui le nuove regole non vengono applicate, e tutto rimane come prima. Vediamo allora quale sia la situazione di beneficio per tali liberi professionisti.
Nel caso di agenti e rappresentati l’art. 164 prevede (e, considerando che la normativa per loro non ha generato variazioni, riteniamo che possa prevederlo anche in futuro) una deducibilità parziale nella misura dell’80% (e non del 40% che diventerà del 27,5% o del 20%). Una ulteriore norma a favore di tale categoria di soggetti è quella che prevede, nel caso di criteri di deduzione parziale, che per le spese sostenute per l’acquisto non si debba tener conto della parte del costo eccedente 25.822,84 euro, normalmente fissato invece a 18.075,99 euro.
Per agenti e rappresentanti non varia nulla anche per quanto concerne gli altri limiti, che non sono interessati in generale dalle novità introdotte. Pertanto, per le autovetture e autocaravan (per agenti e rappresentanti di commercio), nel caso di acquisto, non si tiene conto della parte del costo eccedente 4.131,66 euro per i motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotori. Nel caso di stipula di un contratto di leasing, non si tiene conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dei suddetti veicoli che eccede i limiti indicati sopra.
Ancora, nel caso di stipula di un contratto di locazione o di noleggio, non si tiene conto della parte del costo eccedente 3.615,20 euro per le autovetture e autocaravan, 774,69 euro per i motocicli e 413,17 euro per i ciclomotori.
Qui le nuove regole di deducibilità delle auto aziendali.
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