Sono diverse le novità che il decreto crescita sta apportando nel mondo delle imprese. Cerchiamo di riassumere le principali partendo dalle innovazioni in ambito PEC. Stando a quanto stabilito dall’art. 16, comma 6, del dl 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifi cazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è in vigore l’obbligo di attivazione della Pec per le imprese costituite in forma societaria. Rimangono, quindi, escluse da tale obbligo le imprese individuali e i consorzi tra imprese. Con il decreto crescita, tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare.
L’articolo 5, del dl 179/2012, infatti, punta a colmare questo vuoto normativo sottoponendo all’obbligo di dotarsi di Pec anche le imprese individuali che, peraltro, secondo la normativa vigente e in linea con quanto già previsto per tutte le altre imprese, sono tenute all’utilizzo della firma digitale nei rapporti con il Registro delle Imprese.
Novità anche per le società di mutuo soccorso, per le quali diviene obbligatoria l’iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese per le sms. Diventa invece automatica l’iscrizione presso l’Albo nazionale delle società cooperative, in una istituenda sezione ad esse dedicata. I criteri e le modalità per l’iscrizione al RI saranno stabilite con un decreto del Mise.
Torniamo infine a riassumere quanto cambia per le c.d. start – up innovative e gli incubatori certificati, di cui tante volte abbiamo parlato nel corso delle ultime settimane, anche sul nostro sito Gazzetta del Lavoro. Le nuove imprese ad alto tasso di innovazione potranno confluire in un’apposita sezione nel registro delle imprese con iscrizione obbligatoria per start up e incubatori. Tra i principali vantaggi di cui le start up innovative potranno divenire beneficiarie, l’esonero per 4 anni da diritti di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale in favore delle Cciaa (vedi anche start up innovative spese Camera di Commercio).
Continueremo ad analizzare le novità del decreto crescita per le imprese anche nel corso dei prossimi giorni.