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Detraibilità spese telefonia

Secondo quanto affermato dalla nota operativa n. 8 / 2012 della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria 1 Giorgio di Giuliomaria, intervenuta sui criteri di deducibilità e di contabilizzazione delle spese di telefonia e internet, per quanto concerne gli oneri derivanti dall’acquisto o dalla gestione di telefoni o apparecchi per la connessione internet, utilizzati esclusivamente nell’attività lavorativa, l’Iva deve ritenersi detraibile al 100%. Vediamo allora quali sono le principali conclusioni cui è giunta la Fondazione nel suo studio.

Stando a quanto riportato sul quotidiano Italia Oggi del 23 ottobre 2012, in un articolo a firma di Fabrizio G. Poggiani, “i redattori del documento rilevano, innanzitutto, che i sistemi di telefonia e gli apparecchi per l’utilizzo di internet sono soggetti a celeri processi tecnologici e che la disciplina tributaria attuale prevede una deducibilità ridotta all’80% per l’imposizione diretta (Ires e Irpef) e una detraibilità integrale dell’Iva, nel rispetto del principio generale dell’inerenza, di cui all’art. 19, del dpr n. 633/1972; secondo le  disposizioni appena richiamate, la detrazione del tributo indiretto è ammessa sulla base dell’effettivo uso del bene o del servizio nell’esercizio delle attività d’impresa o professionali”.

Ancora, “con riferimento all’imposizione diretta, il documento ricorda i contenuti degli articoli 54 (lavoro autonomo) e 102 (reddito d’impresa) del dpr n. 917/1986 (Tuir) che limitano la deduzione dei costi e gli ammortamenti nella quota pari all’80% della spesa o dell’onere sostenuto, senza distinzione tra telefonia fissa o mobile, purché correttamente documentati, inerenti e tracciabili (Agenzia delle entrate, circolare 47/E/2008); rappresentano deroghe al principio generale, l’acquisto del personal computer per il quale la deducibilità è dipendente dall’uso effettivo (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 104/E/2007) e l’acquisto e i costi di gestione dei telefoni utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di trasporto”.

Infine, in presenza di apparecchi utilizzati in modo promiscuo dai dipendenti, diventa fondamentale l’uso (scopo lavorativo o utilizzo anche privato), giacché l’utilizzo ai fini privati rende l’Iva indetraibile nella misura proporzionale e può contribuire alla formazione del reddito del dipendente, se il valore risulta superiore a 258,23 euro, con deduzione all’80% per l’impresa.

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