Tra le misure fiscali della spending review, la revisione di spesa che sta caratterizzando da diverso tempo a questa parte il nostro paese, vi sono moltissime deduzioni fiscali: ovviamente, queste ultime non sono ricollegabili a quelle di cui si discute in relazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Antitrust è infatti solita sanzionare con delle multe società e aziende, ora c’è stata una precisazione importante per quel che concerne le sanzioni in questione. In effetti, come ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale delle Lombardia in una delle sue ultime sentenze, la multa comminata dall’authority non può mai essere considerata di tipo afflittivo, ma ripristinatorio.
In effetti, essa va ricollegata all’attività imprenditoriale, con un utile riferimento che viene rappresentato ancora una volta dal Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). La Corte di Cassazione, al contrario, si era espressa a tal proposito in maniera completamente diversa. Tutto è nato a seguito della condanna da parte dell’Antitrust stessa di una società al pagamento di diciassette milioni di euro di multa a causa di un abuso di posizione dominante. L’azienda coinvolta non ha provveduto sin da subito a portare in deduzione questo costo, a causa dell’assenza del requisito di certezza che viene previsto e stabilito dall’ordinamento tributario.
La multa è poi divenuta definitiva e di conseguenza la società ha voluto tentare il rimborso delle maggiori imposte Ires e Irap che erano state pagate in precedenza sull’importo finale, anche non dovute nel momento successivo. Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, queste sanzioni dovevano essere incluse nell’imponibile, considerando le stesse come risarcitorie. La Ctr lombarda, come si è già precisato, ha confermato il punto di vista, spiegando come non esista un collegamento diretto ed esplicito del costo a una componente del reddito, propendendo più che altro per una attività che è idonea in senso potenziale a produrre reddito e a determinare la deducibilità.