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Iva liquidabile per cassa dal 1 dicembre 2012

I contribuenti che hanno un giro d’affari non superiore ai 2 milioni di euro possono optare per l’applicazione del nuovo regime di liquidabilità dell’Iva di cassa già dal primo dicembre 2012, senza dover attendere il nuovo anno. È infatti questa la data fissata dal decreto del ministero dell’economia dello scorso 11 ottobre 2012, con il quale si da il via al nuovo regime, in grado di apportare qualche utile cambiamento alle modalità di liquidabilità dell’imposta sul valore aggiunto. Ma vediamo nel dettaglio quali saranno i cambiamenti cui i contribuenti saranno soggetti.

Anzitutto ricordiamo come i contribuenti che decidono di avvalersi del regime di cassa, possono fruire di quanto previsto dall’art. 32 bis del dl 83/2012, che stabilisce che l’imposta sulle operazioni
attive effettuate verso soggetti passivi diviene esigibile al momento dell’incasso del corrispettivo,
ma comunque non oltre un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario/committente, prima del decorso del termine, sia assoggettato a procedure
concorsuali. Contemporaneamente, il diritto alla detrazione sugli acquisti nasce nel momento del pagamento del corrispettivo al fornitore.

In maniera più specifica, per quanto concerne le operazioni attive, l’art. 4 del decreto puntualizza come il cedente adempia gli obblighi di cui al titolo II del dpr 633/72 e che le operazioni concorrono al volume d’affari e al prorata con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, anche se l’imposta dovuta va computata nella liquidazione quale è incassato il corrispettivo.

Per quanto invece concerne le operazioni passive, è previsto che il diritto alla detrazione è esercitato
a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie.

Infine, nell’ipotesi di incasso o di pagamento parziale, il decreto prevede che l’imposta si renda dovuta o detraibile nella proporzione esistente fra la somma incassata o pagata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.

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