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Il patto di resa e la variazione dell’imponibile

Tra un soggetto cedente e uno cessionario può anche essere instaurato un patto di resa: quest’ultimo viene di solito considerato alla stregua di una clausola risolutiva di tipo parziale, ma quali sono i suoi rapporti in relazione al cosiddetto Decreto Iva, vale a dire il Dpr 633 del 1972? Nel dettaglio, occorre capire se questo stesso accordo può essere annoverato tra le varie cause che permettono di rendere concreta la variazione in diminuzione dell’imponibile, senza che vi sia alcun tipo di limite dal punto di vista temporale. Un utile riferimento in questo senso ci viene offerto dal secondo comma dell’articolo 26 di tale testo normativo.

In pratica, si tratta di una parte molto articolata della legge in questione: nel caso in cui l’operazione preveda l’emissione di una fattura, l’imponibile si riduce totalmente o parzialmente, con una riduzione sostanziosa, a causa della dichiarazione di nullità, di annullamento, revoca, risoluzione e rescissione, ma anche per il mancato versamento in occasione di procedure concorsuali o esecutive che sono rimaste infruttuose. Questo vuol dire che il soggetto cessionario oppure, in alternativa, il committente che ha già registrato l’operazione, deve in ogni caso registrare la variazione a cui si sta facendo riferimento, senza dimenticare il diritto alla restituzione dell’importo che è stato pagato a titolo di rivalsa.

Tale lettura è fondamentale e fa comprendere diversi aspetti da questo punto di vista. Anzitutto, con questo articolo si effettua un richiamo ben preciso alla situazione in cui è possibile modificare in diminuzione l’imponibile stesso e l’imposta senza che vi siano limiti temporali, proprio come precisato in precedenza. C’è però da aggiungere che quando si verifica uno dei presupposti, per poter beneficiare della variazione in diminuzione è necessario che il diritto alla detrazione fiscale sia esercitato; l’ipotesi “estrema” riguarda in questo caso la dichiarazione relativa al secondo anno che segue quello in cui si è verificato il presupposto stesso.

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