La legge di stabilità ha apportato significativi cambiamenti in materia di deducibilità delle auto aziendali. I commi 72 e 73 dell’art. 4 della legge 92 / 2012 sono infatti intervenuti a modificare le precedenti disposizioni dell’articolo 164, dpr n. 917/1986, al fine di finanziarie la riforma del lavoro. L’intervento aveva originariamente previsto che a decorrere dal prossimo esercizio (cioè, dal 1 gennaio 2013) i costi di acquisto e di gestione di alcuni automezzi aziendali dovessero essere deducibili nella misura del 27,5 per cento anziché del 40 per cento, mentre quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, avrebbero visto la deducibilità ridotta dal 90 al 70%.
Ad essere esclusi dal provvedimento erano i veicoli a deducibilità integrale e quelli posseduti dagli agenti e rappresentanti, per i quali la deducibilità restava fissata nella misura dell’80%, nel rispetto di un tetto pari a euro 25.822,84, al posto di quello fissato per la generalità delle imprese e dei professionisti pari a euro 18.075,99.
Le modifiche dei due commi hanno effetti ai fini dell’Iva, ricorda il quotidiano Italia Oggi, introducendo una nuova asimmetria nella deducibilità dei medesimi costi nell’ambito dei diversi tributi. Con il provvedimento in commento il legislatore attua un’ulteriore restrizione stabilendo che, a decorrere dal medesimo periodo d’imposta (1/1/2013), la deducibilità dei costi, limitatamente a quelli riferibili alle autovetture aziendali e non anche a quelle concesse in uso promiscuo ai dipendenti, si riduce ulteriormente passando dal 27,5% al 20%; l’intervento, infatti, viene eseguito solo sulla lettera b), del comma 1, del citato articolo 164 del Tuir”.
Pertanto, le novità apportano un peggioramento per le imprese che potevano godere di una deducibilità pari al 40 per cento dei costi di acquisizione e di gestione. Alla luce delle ultime innovazioni, la percentuale è dimezzata, con il legislatore che ha tuttavia preferito restringere il campo d’azione del suo ultimo provvedimento.
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