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Come entrare nel regime Iva di cassa

Nei prossimi giorni vedremo cosa si intende per regime di Iva di cassa, un particolare regime che prevede che la contabilizzazione dell’imposta sul valore aggiunto sia differita al momento dell’incasso dai clienti e del pagamento dei fornitori e, comunque, non possa essere differita ad una data superiore all’anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo fallimento del cliente. A partire dal 1 dicembre 2012 tutti i contribuenti con un giro d’affari non superiore ai 2 milioni di euro potranno domandare l’accesso a tale nuovo regime.

Ricordava pochi giorni fa il quotidiano Italia Oggi (cfr. edizione del 17 ottobre) che possono avvalersi del regime di cassa “i contribuenti che hanno realizzato nell’anno precedente, o prevedono di realizzare in caso di inizio attività, un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro. A tal fine, occorre manifestare l’opzione, che avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata o dalla data di inizio dell’attività, secondo le modalità che saranno individuate con provvedimento dell’Agenzia delle entrate).

I dettagli non sono ovviamente terminati qui. L’art. 7 del decreto ministeriale prevede infatti che “qualora sia superato il limite di 2 milioni nel corso dell’anno, il regime di cassa cessa di applicarsi alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo a quello nel quale il limite è superato; di conseguenza, i contribuenti trimestrali potranno trovarsi ad applicare criteri differenti di liquidazione nel corso del medesimo trimestre e saranno costretti a separare i periodi”.

È ancora lo stesso art. 7 a precisare che in caso di superamento del limite o di revoca dell’operazione, nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stato applicato il regime di cassa, occorrerà commutare a debito l’Iva in sospeso. A partire dalla stessa liquidazione potrà inoltre essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva non ancora pagata ai fornitori.

“Riprendendo la norma di legge, l’art. 4 del decreto fa obbligo al contribuente che si avvale del regime di cassa di indicare sulle fatture emesse il riferimento all’art. 32-bis del dpr 633/72; la relazione precisa tuttavia che l’omissione di questa annotazione costituisce violazione formale” – conclude il quotidiano.

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