Dal prossimo 1 gennaio entreranno in vigore le nuove disposizioni europee in materia di imposta sul valore aggiunto. In una sua circolare, l’Assonime mette in evidenza tutte le principali novità degli aspetti procedurali del regime, che prevede un nuovo particolare sistema contabile per la liquidazione dell’Iva, che si fonda sulle disposizioni già introdotte nella direttiva 2010/45, e che andranno a sostituire le linee guida introdotte dall’art. 7 del d.l. 185/2008, che prevede invece le disposizioni sull’esigibilità differita della stessa imposta.
L’Assonime ricorda come la data di passaggio dal vecchio al nuovo regime non potrà essere precedente al 1° gennaio 2013, termine dal quale gli stati membri devono recepire le disposizioni della direttiva 2010/45/Ue, tra le quali quelle dell’art. 167-bis, riguardanti appunto il regime Iva di cassa.
In proposito, ricorda il quotidiano Italia Oggi, che si è occupato dell’approfondimento, “anche Assonime rileva che la soglia massima di volume d’affari di 2 milioni di euro stabilita dall’art. 32-bis per l’accesso al regime speciale dovrebbe imporre la previa consultazione del Comitato Iva, come previsto dal citato art. 167-bis, atteso che da tale passaggio procedurale sono esclusi solo gli stati membri che al 31 dicembre 2012 applicano già una soglia superiore a 500 mila euro (situazione nella quale non si trova l’Italia, in quanto il limite di volume d’affari per fruire dell’esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del dl n. 185/2008 è di 200 mila euro)”.
Tra le principali caratteristiche della nuova disciplina, la segnalazione che il regime è opzionale, e che dovrebbe avere effetto per tutte le operazioni poste in essere dal soggetto che se ne avvale (eccettuate, ovviamente, quelle che la norma esclude esplicitamente dal regime di cassa). La norma prevede inoltre la previa opzione da esercitarsi con le modalità che saranno definite dall’agenzia delle entrate con apposito provvedimento. Tuttavia, precisa ancora l’Assonime, potrebbe trovare applicazione la disciplina delle opzioni tributarie sul comportamento concludente e sulla comunicazione a posteriori in sede di dichiarazione annuale.