Le banche e gli intermediari finanziari sono obbligati a chiudere il conto corrente del cliente, e restituirgli il denaro depositato, se non è possibile effettuare l’adeguata verifica, o identificare il titolare effettivo. A stabilirlo è l’articolo 18 del dlgs 169/2012, in G.U. il 2 ottobre scorso, che aggiunge il comma 1-bis all’art. 23 del dlgs 231/07 (legge antiriciclaggio), e che è entrato in vigore lo scorso 17 ottobre, andando a incidere in maniera significativa sull’operatività quotidiana di banche, sim, sgr, società fiduciarie ed anche dei professionisti.
“Il principio sancito” – ricorda il quotidiano Italia Oggi – “è che l’assenza delle informazioni necessarie per attribuire al cliente un profilo di rischio antiriciclaggio deve essere valutata come assenza di un sopravvenuto requisito essenziale del rapporto contrattuale e come tale determinarne l’automatica risoluzione. In realtà la norma, ad una più attenta lettura, presenta molti aspetti di non facile applicazione. In primo luogo presuppone che la banca o l’intermediario sia a conoscenza dell’esistenza presso altra banca di un c/c intestato al cliente: se così fosse, in realtà, la banca potrebbe forse avere da quest’ultima le informazioni mancanti ai fi ni antiriciclaggio ovvero un’attestazione che dia atto che le stesse sono già state fornite”.
Nell’ipotesi in cui la banca non sia a conoscenza dell’esistenza di un conto presso altra banca, sarà necessario procedere alla chiusura e al trasferimento della liquidità, a meno che il cliente non si decida a fornire tutte le informazioni utili per permettere alla banca di effettuare l’adeguata verifica antiriciclaggio facendo di conseguenza venire meno anche la necessità di chiudere il rapporto.
“Si aggiunga poi” – conclude il quotidiano – “che il nuovo art. 23, comma 1-bis, della legge antiriciclaggio sembra introduca, in capo alla banca, un vero e proprio obbligo di vendita coattiva dei titoli presenti nel deposito intestato al cliente per il quale non sia stato possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica. La norma infatti parla di restituzione al cliente dei fondi, degli strumenti e delle altre disponibilità mediante liquidazione del relativo importo tramite bonifico su un conto corrente”.
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